Statuto

Costituzione e Statuto dell’Associazione

“COORDINAMENTO DEI FESTIVAL DEL CINEMA IN  SICILIA”

 

Art 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1 E’ costituita l’Associazione “Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia” (di seguito F.C.S.) con sede in Viagrande (CT), via Garibaldi 294, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dagli articoli del presente Statuto.

 

Art 2 – Scopi

2.1 L’Associazione F.C.S. persegue i seguenti scopi:   Promuovere la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva con l’obiettivo di coordinare il lavoro svolto, ciascuno nella propria autonomia, dai singoli festival del cinema e dalle diverse manifestazioni cinematografiche realizzate in Sicilia   |   Approfondire la conoscenza critica del cinema e dell’audiovisivo e del relativo lavoro di studio, di ricerca, di sperimentazione e di formazione, anche nell’ambito delle strutture educative   |   Favorire la conservazione e la circuitazione del cinema e dell’audiovisivo in quanto bene culturale e patrimonio della collettività   |   Contribuire allo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Sicilia in tutte le sue forme ed espressioni.

 

Art 3 – Finalità e attività

3.1 L’Associazione F.C.S., per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere, anche in associazione ad altri organismi nazionali ed internazionali, varie attività, in particolare:   Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni    |   Attività di formazione: workshop e corsi di regia, di sceneggiatura, di montaggio e delle altre professioni e mestieri del cinema, di critica cinematografica, di fotografia, di aggiornamento teorico/pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali; istituzione di gruppi di studio e di ricerca    |   Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute.

 

Art 4. – Soci

4.1  Gli associati devono essere interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, condividendone lo spirito e gli ideali e si distinguono in ordinari, sostenitori e onorari;

4.2 Possono ricoprire la qualifica di soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che organizzano festival o rassegne cinematografiche all’interno della Sicilia secondo il regolamento deliberato dall’Assemblea;

4.3 Ogni festival o rassegna può essere rappresentata da due soci ordinari di cui uno espressione dell’organizzazione del festival e l’altro espressione della direzione artistica;

4.4 Possono ricoprire la qualifica di soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono, con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari, alle attività dell’Associazione;

4.5 Possono ricoprire la qualifica di soci onorari le persone fisiche o giuridiche che anche non aventi le caratteristiche statutarie per essere soci ordinari o sostenitori, si siano distinti in ambiti vicini agli intenti dell’Associazione;

4.6 L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su criteri stabiliti dall’Assemblea su domanda del richiedente;

4.7 Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri;

4.8 Soltanto i soci ordinari hanno diritto di volo per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 

Art 5 – Sanzioni

5.1 Tutti gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti;

5.2 In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, l’Assemblea, su proposta del CDA, dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffido, espulsione dalla Associazione;

5.3 I soci sanzionati possono ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

 

Art 6 – Finanziamento e risorse economiche

6.1 Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: | quote associative | attività marginali di carattere commerciale e produttivo | ogni altro tipo di entrate.

6.2 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali, stabilite dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

6.3 Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

6.4 E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o lo distribuzione non siano imposte dalla legge.

6.5 L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 3 dicembre di ogni anno.

6.6 Il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

6.7 I bilanci devono essere pubblicati sul sito dell’Associazione (area riservata) entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultata da ogni associato.

 

Art 7 – Organi dell’Associazione

7.1 Gli organi dell’Associazione sono:  l’Assemblea dei Soci  –  il Consiglio Direttivo  –  il Collegio dei Probiviri.

 

Art 8 – Assemblea dei Soci

8.1 L’Assemblea del Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

8.2 I Soci Ordinari, in regola con la quota sociale, hanno diritto di voto mentre quelli Sostenitori e Onorari pur avendo il diritto ad essere convocati e partecipare all’Assemblea, hanno solo funzione consultiva.

8.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria se richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci ordinari.

8.4 In prima convocazione I’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida se è presente la maggioranza dei Soci Ordinari e delibera validamente con la maggioranza dei Soci Ordinari presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

8.5 Possono partecipare e votare i Soci Ordinari presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio con un limite di tre deleghe per ogni socio.

8.6 La convocazione può effettuarsi anche tramite e-mail con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

 

Art 9 – Compiti dell’Assemblea

9.1 L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti: – elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri;

9.2 Approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo; approva il Regolamento Interno.

9.3 Delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

 

Art 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri a 9 membri eletti, a scrutinio segreto, dall’Assemblea tra i propri componenti con diritto di voto.

10.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 consiglieri.

10.3 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

10.4 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci ordinari.

10.5 Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente; due Vice Presidenti, di cui uno vicario nominato dal Presidente; SegretarioTesoriere.

10.6 Il Consiglio Direttivo è convocato: dal Presidente; da almeno due dei componenti del consiglio, su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci ordinari.

10.7 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare tali poteri ad uno dei suoi membri.

10.8 Il Consiglio Direttivo, nella gestione ordinaria dei suoi compiti: predispone gli atti da sottopone all’Assemblea; formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione; elabora il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo; delibera in merito all’ammissione dei soci.

10.9 Di ogni riunione deve essere redatto verbale che sarà pubblicato nell’area riservata del sito ufficiale dell’Associazione.

 

Art 11 – Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea, dura in carica due anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

11.2 Il Presidente: convoca e presiede il Consiglio Direttivo, in caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Vice Presidente vicario;  ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’Associazione; la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.

11.3 I Vice Presidenti, oltre a sostituire il Presidente in caso di assenza e/o di impedimento, hanno funzioni operative delegate loro dal Consiglio.

 

Art 12 – Segretario e Tesoriere

12.1 Il Segretario redige i verbali delle relative riunioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. In caso di assenza o indisponibilità del segretario, il direttivo nomina, seduta stante, un suo sostituto.

12.2 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’associazione e le relative registrazioni.

 

Art 13 – Collegio dei Probiviri

13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti, a scrutinio segreto, dall’Assemblea. Dura in carica due anni.

13.2 Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni relative alle sanzioni e sui dinieghi di ammissione.

 

Art 14 – Libri e registri

14.1 L’Associazione deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri: il Libro dei Soci; il Registro delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci; il Registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; Il Registro cronologico per il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza; il Libro inventario del Patrimonio ; il Giornale di Cassa.

14.2 I verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo devono essere raccolti in un Registro o pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario;

14.3 Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri, degli atti contabili e dei verbali di cui al presente articolo.

 

Art 15 – Scioglimento

15.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 dello legge 23/12/1996, n. 662.

 

Art 16 – Disposizioni finali

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.